Scadenza del 18 Novembre 2024

SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

18 Novembre 2024 in Scadenze

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

  • F24EP (codice tributo 620E) 
  • e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

  • 621E (per l'F24Ep) e 
  • 6041 (per l'F24 "ordinario").

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