Il Consiglio dei ministri n 34 dell'11 maggio ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria.
Come specificato dal comunicato stampa seguente alla riunione governativa, la delega ha l’obiettivo di:
- migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa,
- ridurre gli oneri regolatori e gli adempimenti amministrativi gravanti su cittadini e imprese
- e accrescere la competitività del Paese.
Tra le novità rilevanti quella annunciata dal Ministro Schillaci sulla ricetta elettronica:
“Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici ma potranno ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio cellulare” queste le sue parole dopo il Cdm dell'11 maggio.
Il disegno di legge rientra tra i provvedimenti funzionali al conseguimento, previsto per il 31 dicembre 2024, della Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla Riforma 1.9, relativa della pubblica amministrazione, che richiede l’attuazione della semplificazione e digitalizzazione di 200 procedure critiche, che interessano direttamente cittadini e imprese.
Il comunicato stampa sintetizza come, il provvedimento detterà i seguenti criteri generali:
- l’aggiornamento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la loro digitalizzazione, per renderli maggiormente aderenti alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese;
- l’accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, la riduzione del numero delle fasi dei procedimenti e delle amministrazioni interessate e l’unificazione degli atti di autorizzazione e degli altri titoli abilitativi;
- l’uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati e delle modalità di svolgimento delle procedure in ambiti omogenei;
- l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività;
- la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e l’uniformazione dei tempi di conclusione di procedimenti tra loro analoghi o connessi;
- il monitoraggio e il controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- l’eliminazione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea;
- l’organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
- l’indicazione esplicita delle norme da abrogare;
- la limitazione del ricorso a successivi provvedimenti attuativi.