Il Modello Redditi SC 2024 è la dichiarazione dei redditi delle società di capitali e degli enti commerciali ed equiparati.
In particolare, deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires:
- società per azioni e in accomandita per azioni,
- società a responsabilità limitata,
- società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali,
- società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti in Italia
- enti commerciali, compresi i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia
- società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia.
Le società e gli enti commerciali non residenti sono obbligati a utilizzare il modello Redditi SC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR):
- redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni
- redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni)
- redditi di capitale
- redditi diversi
- redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.
Vediamo la novità di quest'anno sugli immobili sequestrati.
Modello Redditi SC 2024: dove indicare gli immobili sequestrati
Tra le novità del Modello Redditi SC 2024 per i soggetti Ires vi è quella per gli immobili sequestrati.
In particolare, nel Frontespizio, nella sezione “Altri dati”, è stata inserita la casella “Immobili sequestrati” al fine di segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione.
Tra le variazioni in diminuzione del quadro RF è stata prevista la non rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del reddito dei beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR.
Le istruzioni al modello precisano che, i beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (“Redditi fondiari”), dell’art. 70 (“Redditi di natura fondiaria”) e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo (“Proventi immobiliari”) del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
In tali ipotesi, l’amministratore giudiziario è tenuto a presentare la dichiarazione indicando i redditi di tutti i beni sequestrati.
Per quelli diversi dagli immobili devono essere liquidate e versate le relative imposte mentre per i beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione, va barrata la presente casella “Immobili sequestrati” e vanno compilati i quadri relativi a tali redditi senza riportarli nel quadro RN.