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Redditi PF 2024: il quadro RA per i terreni

17 Luglio 2024 in Notizie Fiscali

Il Modello REDDITI Persone Fisiche 2024, inviato telematicamente, deve essere presentato entro il 15 ottobre 2024 direttamente dal contribuente ovvero se viene tra smessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Tale modello accoglie nel Quadro RA i redditi dei terreni, vediamo chi lo compila e per quali redditi.

Redditi PF 2024: il reddito dei terreni

Occorre evidenziare che il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario.

Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. 

Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola. 

A tal proposito il Quadro RA del modello Redditi PF 2024 deve essere utilizzato da:

  • chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
  • l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
  • il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario. 

Attenzione al fatto che, non deve utilizzare questo quadro:

  • il partecipante dell’impresa familiare agricola,
  • il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Inoltre, è bene sottolineare che non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righi RL12 e RL11, del quadro RL “Altri redditi” del Modello REDDITI 2024, fascicolo 2.   

Il quadro RA deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente

Se nel corso del 2023 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. 

In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.   

Se devono essere dichiarati più di 22 terreni occorre compilare un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.

In questo caso indicare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA23 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1). Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nel caso in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8. I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce “Variazioni di coltura dei terreni”.

Modello Redditi PF 2024: i terreni che non vanno dichiarati

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario: 

  • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
  • i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
  • i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.  

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