730/2024: spese per adozioni a distanza quando sono detraibili
L'Agenzia ricorda che la Circolare 95/2000 ha chiarito che, in generale, le spese per le adozioni a distanza non rappresentano un onere detraibile o deducibile. Tuttavia, se le somme sono erogate a favore di una Onlus per adozioni a distanza, a determinate condizioni possono rientrare tra le spese detraibili.
Viene chiarito che è possibile usufruire di una detrazione dall’Irpef del 26%, da calcolare su un importo massimo di 30.000 annui, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per adozioni a distanza.
Per richiedere l’agevolazione è necessario, però, che:
- le somme ricevute siano utilizzate dall’organizzazione non lucrativa,
- nell’ambito della sua attività istituzionale,
- a favore di persone che versano in una condizione di bisogno
- e che le stesse erogazioni siano state riportate nelle scritture contabili.
La Onlus che percepisce l’erogazione dovrà certificare al contribuente la spettanza o meno della detrazione d’imposta:
Altra condizione per la detraibilità è che l’erogazione deve essere effettuata con:
- versamento bancario (o postale)
- o tramite sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
Infine viene evidenziato che in alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus (quindi anche le somme versate quale contributo per adozione a distanza) sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.