Pubblicato in GU n 227 del 27 settembre il Dlgs n 136/2024 con Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.
Le novità entrano in vigore dal 28 settembre.
Sono numerose le novità del nuovo decreto legislativo e si snocciolano in due Capi e 57 articoli.
Il Correttivo ter persegue lo scopo di far fronte alle criticità interpretative e applicative emerse nella fase di prima attuazione del Codice della Crisi d’Impresa e mira a rilevare e affrontare lo “stato di crisi” prima che divenga irreversibile.
Ricordiamo che il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è stato modificato già due volte ed è in vigore dal 15 luglio 2022.
Il D.Lgs. 14/2019 contine in un unico impianto, le norme della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e della legge sul sovraindebitamento (Legge n. 3/2012), con l'introduzione di un procedimento unitario per la prevenzione anticipata della crisi.
Il Correttivo ter risponde ad esigenze di chiarificazione sollevate dagli addetti ai lavori.
Correttivo Codice Crisi di impresa: novità per il PRO
L'art 64 del codice della crisi viene modificato per precisare la disciplina del P.R.O piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Ricordiamo che il P.R.O. ha la funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione dell’attività sia diretta che indiretta, mediante un procedimento meno formalizzato e caratterizzato da minori controlli e con la predisposizione di un piano esentato dal rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
Con le modifiche si prevede che:
- prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendal la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti ispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La roposta è depositata presso gli uffici indicati. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta;
- quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o più rami su richiesta ell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, puo' autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.
Correttivo Crisi d’impresa: i soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria
In merito all’elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti si prevedono le seguenti novità.
In particolare all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le modificazioni:
- è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti;
- possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione. Per l'iscrizione è altresì necessaria un'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione un aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un'università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale è di diciotto ore. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della societa' tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.