La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre (Legge n. 197/2022) tra l'altro, prevede con il comma 122 di riconfigurare i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l’accisa sui tabacchi lavorati.
Inoltre,
- viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette,
- aggiornato l’importo dell’onere fiscale minimo per le sigarette,
- ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione
- e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.
Con la disposizione in esame vengono anche definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l’immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell’UE.
La norma stabilisce, tra l’altro, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo.
Aumento prezzo sigarette: novità dal 2023
Si modifica la disciplina in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
In particolare il comma 1, lettera a), come modificato alla Camera, sostituisce il comma 3 dell’articolo 39-octies del richiamato decreto legislativo, che con riferimento alla struttura delle accise sulle sigarette, prevede una tassazione di tipo misto che presenta:
- una componente specifica, in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo;
- una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto.
In particolare il vigente sistema di determinazione dell'ammontare dell'accisa per le sigarette è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari all'11 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ovvero al prezzo medio ponderato delle sigarette;
b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a).
La norma in esame innovando la disciplina sopra descritta, stabilisce che per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato,
- per l'anno 2023 in 28,00 euro per 1.000 sigarette;
- per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette;
- a partire dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;
b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell’Allegato I (sigarette 59,5%, valore modificato dalla successiva lettera d) del comma in esame), al prezzo di vendita al pubblico.
La lettera a), n.2.1, introdotta alla Camera innalza inoltre l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette da 130 euro a 140 euro.
Viene inoltre sostituito interamente il comma 6 dell’articolo 39-octies che determina l'onere fiscale minimo sulle sigarette.
Il nuovo comma 6 stabilisce che per i tabacchi lavorati (sigarette) l’onere fiscale minimo, (previsto all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011) è pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento (rispetto al 96,22 per cento previsto dal testo originario) della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".
La medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l’anno 2024 e al 98,60 per cento a partire dall’anno 2025 (96,5 per cento per l’anno 2024 e 96,9 per cento a partire dall’anno 2025 nel testo originario).
Viene inserito, inoltre, un nuovo comma 10-bis che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall’anno 2023, è determinata l’incidenza percentuale dell’importo specifico fisso per unità di prodotto, sull’importo dell’onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all’anno precedente.
Tabacchi e prezzo delle sigarette: le indicazioni delle Dogane
I tabacchi lavorati, in base alla normativa unionale e nazionale, sono sottoposti ad accisa. Sono considerati tabacchi lavorati i seguenti prodotti:
- Sigarette
- Sigari
- Sigaretti
- Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette
- Tabacco da fiuto e da mastico
- Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta: melassa per narghilè)
- Tabacchi da inalazione senza combustione
Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è fissato dall’Agenzia Dogane e Monopoli in conformità a quello stabilito dai produttori o importatori.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo, ossia:
- Accisa
- IVA
- Aggio
- Quota al fornitore
Pe maggiori dettagli sui tabacchi e prodotti affini è possibile consultare il sito di ADM