Viene pubblicata in GU n 60 del 12 marzo la Legge n 21/2024 con interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.
Vediamo l'art 11 sulla svolgimento delle assemblee delle società per azioni, sottolineando che la legge entra in vigore dal 27 marzo 2024.
Assemblee società quotate: novità 2024
L'art 11 della Legge n 21/2024 prevede, sullo svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate modifiche all'art 135 undecies del Testo Unico n 58/98 con l'inserimento art. 135-undecies.1 rubricato Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato.
In particolare, si prevede che lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies.
Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea.
Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.
La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea.
La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.
Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024.