Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103, recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 18.07.2024, rappresenta una svolta importante nella regolamentazione delle attività economiche in Italia.
Questo decreto, nato dall’esigenza di semplificare e rendere più efficaci i controlli amministrativi, è frutto della delega conferita al Governo dalla legge 5 agosto 2022, n. 118.
L’obiettivo principale è quello di ridurre le sovrapposizioni e le duplicazioni dei controlli amministrativi sulle attività economiche, favorendo al contempo la ripresa economica e assicurando una tutela efficace degli interessi pubblici.
Le disposizioni si applicano a tutte le attività economiche, ad eccezione dei controlli fiscali, degli accertamenti antimafia, dei controlli di polizia economico-finanziaria e delle verifiche per esigenze di sicurezza nazionale.
Sicurezza sul Lavoro nel sistema di identificazione del Livello di rischio basso
L'articolo 3 istituisce un sistema di identificazione e gestione del rischio per le attività economiche, basato su una valutazione del livello di rischio "basso".
Alcuni dei punti principali previsti dall'articolo:
Ambiti Omogenei
Il sistema di identificazione e gestione del rischio copre i seguenti ambiti omogenei:
- Protezione ambientale
- Igiene e salute pubblica
- Sicurezza pubblica
- Tutela della fede pubblica
- Sicurezza dei lavoratori
Parametri di valutazione del rischio basso
La determinazione del livello di rischio basso prende in considerazione diversi parametri:
- Possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008.
- Altre certificazioni riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance).
- Esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività.
- Settore economico in cui opera il soggetto controllato.
- Caratteristiche e dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.
Le amministrazioni che effettuano controlli programmano i controlli ordinari sui soggetti in possesso del Report di basso rischio non più di una volta l'anno, salvo emergenze o rischi accertati. Le imprese conformi sono esonerate da ulteriori controlli per un periodo di 10 mesi, riducendo così il carico burocratico.
Fascicolo informatico di impresa
L'articolo 4 reca disposizioni finalizzate al potenziamento del fascicolo informatico d'impresa e ribadisce che la pubblica amministrazione non deve chiedere all'impresa la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in suo possesso.
Il fascicolo informatico di impresa è istituito per raccogliere e rendere disponibili tutte le informazioni rilevanti sui controlli effettuati dalle amministrazioni, evitando così duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli.
Le amministrazioni consultano il fascicolo per programmare le attività ispettive, tenendo conto del profilo di rischio dell’impresa.
Allegati: