La Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 (QUI IL TESTO INTEGRALE) che la pensione di reversibilità spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto. Nello specifico si stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi.
Il caso era stato sollevato dalla Cassazione sezione lavoro per il caso in cui il giudice di appello aveva negato la pensione di reversibilità alla nipote maggiorenne ma totalmente incapace di intendere e di volere, che viveva a carico del nonno, prima della sua morte, in quanto orfana dei genitori.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del tutore rilevando che " il disposto dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, prevede che la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso.
Tale norma era stata integrata poi, a seguito della sentenza C.COST n. 180 del 1999 , assicurando il diritto anche ai nipoti minori conviventi a carico, ma non ai nipoti maggiorenni .
Nel caso di specie la maggiore età della nipote escludeva, quindi, ad avviso della Corte di merito, la spettanza della pensione di reversibilità.
La sentenza della Corte Costituzionale sulla reversibilità a eredi maggiorenni inabili
La Consulta si esprime innanzitutto affermando la rilevanza della questione e osserva che la sentenza del 1999 ha sanato l'incostituzionalità della norma precedente per salvaguardare una condizione di minore capacita che è comune ai soggetti minorenni come ai soggetti incapaci di intendere e di volere.
Inoltre secondo la Consulta, se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione collegata al fondamento solidaristico della pensione di reversibilità , riguarda anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro.
È illogico, e ingiustamente discriminatorio, dice la Corte, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata; infatti ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito per la predetta condizione.
Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.
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