Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10.10.2024, il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva 2022/2464/UE relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.
Il decreto, in vigore dal 25 settembre 2024, si applica principalmente alle società di grandi dimensioni, alle PMI quotate, e ad alcune categorie di enti finanziari, con eccezioni previste per le micro-imprese e altri soggetti specifici, in particolare:
- si applica alle società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e a certe società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) se controllate da società di capitali.
- sono incluse anche imprese di assicurazione e enti creditizi, ossia banche e istituzioni finanziarie, purché abbiano una dimensione tale da rientrare nei criteri previsti dal decreto.
Sono escluse:
- le micro-imprese, ovvero le imprese che non superano determinati limiti di ricavi, totale di bilancio e numero di dipendenti,
- la Banca d’Italia è esplicitamente esclusa dal decreto.
L’obbligo di rendicontazione è finalizzato a fornire informazioni trasparenti e complete sulle attività aziendali e sui loro impatti ESG, sia per le singole imprese che per i gruppi. La rendicontazione consolidata richiede un’analisi a livello di gruppo, mentre quella individuale si concentra sulle singole imprese. Vediamo qui di seguito i contenuti della Rendicontazione individuale.
Rendicontazione individuale di sostenibilità
L'Articolo 3 prevede che le imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate, debbano includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonchè le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Contenuti della Rendicontazione individuale di sostenibilità
Tra le informazioni da includere nella rendicontazione vi sono:
- una breve descrizione del modello e della strategia aziendaleche indichi:
- la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilita';
- le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
- i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
- il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
- le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e delle loro competenze e capacita' in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
- una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
- una descrizione:
- delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
- una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa.
Rendicontazione di sostenibilità e tempi di applicazione
Secondo l'articolo 17 del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità (CRSD) varia in base alla dimensione e al tipo di impresa, in breve sintesi:
- Dal 1° gennaio 2024:
- l’obbligo si applica alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico (ad esempio, società quotate) e che superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio.
- si applica anche agli enti di interesse pubblico che sono società madri di gruppi di grandi dimensioni che, su base consolidata, superano il numero medio di 500 dipendenti.
- Dal 1° gennaio 2025:
- l'obbligo si estende a tutte le altre imprese di grandi dimensioni, anche se non rientrano tra quelle che superano i 500 dipendenti.
- Dal 1° gennaio 2026:
- si applica alle piccole e medie imprese quotate (eccetto le microimprese) e ad altri enti, come gli enti piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive.
- Dal 1° gennaio 2028:
- gli obblighi di rendicontazione si applicheranno anche alle succursali di società madri extra-europee che superano determinati limiti di ricavi nell'Unione Europea