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Differenze dati Iva 2021: modalità di comunicazione per l’adempimento spontaneo

16 Luglio 2024 in Normativa

Come di consueto, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 15.07.2024 n. 29534 con il quale ha definito le modalità di comunicazione per promuovere l’adempimento spontaneo tra i soggetti titolari di partita IVA, mettendo in luce eventuali differenze tra i dati indicati nella dichiarazione annuale Iva relativamente al periodo d’imposta 2021 e le operazioni trasmesse telematicamente. 

Elementi e informazioni disponibili ai contribuenti

Le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti soggetti passivi IVA riguardano:

  1. Dati fiscali delle fatture elettroniche riferiti a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia e verso le Pubbliche Amministrazioni.
  2. Corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente all’Agenzia.
  3. Dati della Dichiarazione annuale IVA da cui emergono eventuali anomalie per l'anno 2021.

Modalità di comunicazione

Le informazioni vengono trasmesse al domicilio digitale dei contribuenti e sono consultabili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate ("Cassetto fiscale" e "Fatture e Corrispettivi"). Questi dati includono:

  • Il codice fiscale del contribuente.
  • L'anno d’imposta e il numero identificativo della comunicazione.
  • Il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente.
  • Dettagli delle anomalie riscontrate e modalità per regolarizzare errori o omissioni.

Richiesta di informazioni e segnalazione di errori

I contribuenti possono richiedere ulteriori informazioni o segnalare eventuali errori tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.

I dati e gli elementi raccolti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza attraverso strumenti informatici per facilitare le attività di controllo e verifica.

Regolarizzazione degli errori

I contribuenti possono correggere errori o omissioni usufruendo delle riduzioni delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

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