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Decreto flussi triennale 2023-2025: testo in GU

3 Ottobre 2023 in Normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  N. 231 del 3 ottobre 2023 il decreto per presidente del Consiglio dei Ministri  27 settembre  2023  riguardante la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei  lavoratori  stranieri per il triennio 2023-2025.

Il decreto annunciato già molte settimane fa  , prevede Criteri specifici per i flussi di ingresso   nell'ambito delle quote  stabilite  dal testo unico e dal decreto-legge  n.  20 del 2023 ovvero 

  •   previsione di quote preferenziali  riservate  ai  lavoratori  di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano,  promuovono  per i propri cittadini campagne mediatiche contro i traffici  migratori irregolari
  •   assegnazione  di quote di  lavoratori  agricoli ,  con  priorita' rispetto ai nuovi richiedenti,  ai  datori  di  lavoro  che non  sono  risultati  assegnatari  di  tutta  o  di  parte  della  manodopera richiesta; 
  •   riattivazione di  una  quota  specifica  per  gli  addetti  ai  settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. 
  •  incremento degli  ingressi  al  di fuori delle quote; 
  •  previsione,  di  ingressi  per  lavoro  subordinato, anche a carattere stagionale, di  cittadini  di  Paesi  con  i  quali  l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; 
  •  potenziamento, delle  attivita'  di  istruzione  e  formazione professionale e civico-linguistica organizzate  nei  Paesi di origine  e  conseguente  aumento  degli  ingressi  dei  lavoratori  che  abbiano  completato  tali   attivita'; 
  •  valorizzazione dei percorsi  di  studio  e  di  formazione  di  cittadini stranieri in Italia,  anche  mediante  la  conversione,   in  permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle  quote,  dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione. 

All'articolo 5 il DPCM  prevede che gli   ingressi complessivi nell'ambito delle quote   per  motivi  di 

  1.  lavoro  subordinato stagionale e  non  stagionale  e 
  2.   lavoro  autonomo sono: 

    a) 136.000 unita' per l'anno 2023; 

    b) 151.000 unita' per l'anno 2024; 

    c) 165.000 unita' per l'anno 2025. 

Ingressi lavoro subordinato non stagionale 

L'art. 6 specifica che nell'ambito dele quote complessive sopracitate sono previsti ingressi  :

per motivi di lavoro subordinato non  stagionale  nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi,  dell'edilizia, turistico-alberghiero,  della  meccanica,  delle   telecomunicazioni,  dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri  con autobus, della pesca, degli acconciatori,  degli  elettricisti  e

degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini  stranieri  residenti  all'estero entro le seguenti quote: 

    a) 53.450 unita' per  l'anno  2023,  di  cui  52.770  per  lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo; 

    b) 61.950 unita' per  l'anno  2024,  di  cui  61.250  per  lavoro  subordinato e 700 per lavoro autonomo; 

    c) 71.450 unita' per  l'anno  2025,  di  cui  70.720  per  lavoro  subordinato e 730 per lavoro autonomo. 

Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale agricolo e turistico

  1. Nell'ambito delle quote complessive i  sono ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei  settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini  dei  Paesi  di  cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti  all'estero  entro  le seguenti quote: 

    a) 82.550 unita' per l'anno 2023; 

    b) 89.050 unita' per l'anno 2024; 

    c) 93.550 unita' per l'anno 2025. 

Decreto flussi triennale decorrenza e  scadenza domande 2023

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al  lavoro per gli ingressi  decorrono per l'anno 2023: 

    a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a),  dalle  ore  9,00  del  sessantesimo   giorno   successivo   alla   data  di pubblicazione (2 dicembre)   fino a  concorrenza  delle  rispettive  quote  o,  comunque, entro il 31 dicembre 2023; 

    b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma  3,  lettera  b),  e  commi 4, e 5 dalle ore 9,00  del  sessantaduesimo  giorno  successivo

alla data  di  pubblicazione  (4 dicembre) fino  a   concorrenza   delle  rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023; 

    c) per gli  ingressi  di  cui  all'art.  7  dalle  ore  9,00  del  settantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione    nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana (12 dicembre)  fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque,  entro  il  31  dicembre 2023; 

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