L'Agenzia delle Entrate con la nuova Circolare dell'11 luglio 2022 n. 25, sotto forma di domande e risposte, fa il punto sui crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 e sul contributo straordinario contro il caro bollette. Ricordiamo in che cosa consistono tali misure:
- Innanzitutto, l’articolo 15 del decreto Sostegni-ter aveva introdotto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore).
- Con l’articolo 4 del decreto Energia è stato previsto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese energivore, tale percentuale successivamente è stata elevata al 25% (articolo 5, comma 1, del decreto Ucraina).
- L’articolo 3 del decreto Ucraina ha previsto un credito d’imposta in misura pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese non energivore), tale percentuale è stata anch'essa elevata al 15% (decreto Aiuti).
Le imprese sopra descritte possono beneficiare del contributo in esame a condizione che:
- i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei trimestri di riferimento e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30%.
L'Agenzia delle Entrate già con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, aveva fornito i primi chiarimenti in relazione a tali contributi. Successivamente, sono stati formulati alcuni quesiti da parte di talune associazioni di categoria, ai quali l'Agenzia ha dato risposta con la presente circolare.
I chiarimenti riguardano in gran parte aspetti di natura non fiscale e, pertanto, sono resi con il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Resta fermo che eventuali dubbi interpretativi afferenti questioni di carattere non fiscale non possono costituire oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
Infine, al paragrafo 5 della circolare, viene fornita risposta a un ulteriore quesito presentato da soggetti tenuti al pagamento del c.d. Contributo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 ed è stabilito nella misura del 25% dell’anzidetto incremento e si
applica se l’incremento stesso è superiore al 10 per cento e a euro 5.000.000.